Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 15/02/2006

4. Per le finalità del comma 3, la provincia convoca preventivamente apposita conferenza di servizi alla quale partecipano un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di ciascuna Autorità di bacino territorialmente interessata e delle regioni Veneto e Lombardia nonchè della provincia autonoma di Bolzano, in quanto interessate. La conferenza valuta se ricorrono le condizioni di cui al comma 3 ed esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di modifica o integrazione del piano.

5. La provincia provvede all'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 3, qualora la conferenza si esprima favorevolmente all'unanimità dei presenti.

6. La procedura semplificata di cui ai commi 3, 4 e 5 si applica anche per le modificazioni e le integrazioni delle norme di attuazione del piano generale o dei relativi piani stralcio, anche al fine di conformarne i contenuti alle disposizioni comunitarie e statali che intervengano successivamente.

7. Qualora non ricorra la condizione indicata al comma 3, lettera b), la provincia trasmette le modificazioni e le integrazioni del piano generale e dei relativi piani stralcio, alla provincia autonoma di Bolzano, alle regioni e alle Autorità di bacino interessate per bacino idrografico di rilievo nazionale. Qualora nessuna di esse esprima dissenso motivato entro i successivi trenta giorni la provincia procede alla loro approvazione prescindendo dalle modalità procedurali previste dai commi 4, 5 e 6.

8. Le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dei commi da 3 a 7 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

9. Fatto salvo quanto specificatamente disposto dalle norme di attuazione del presente piano, per la realizzazione degli interventi e delle misure di attuazione del presente piano e dei relativi piani stralcio resta ferma l'applicazione della normativa provinciale, in ragione delle competenze legislative riservate alla provincia autonoma di Trento dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

10. La disciplina stabilita dai commi precedenti non si applica ai fini dell'adeguamento del piano provinciale di risanamento delle acque ai principi sta- biliti dall'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. In tal caso resta fermo quanto stabilito dall'art. 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002 n. 1 o dalla legislazione provinciale che sarà successivamente emanata nella corrispondente materia.

11. La provincia approva il piano previsto dal comma 10 in coerenza con il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o con i relativi piani stralcio, tenuto conto dei pareri delle Autorità di bacino di rilievo nazionale territorialmente interessate. Le autorità di bacino si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta della provincia; decorso tale termine, la provincia provvede in ogni caso alla conclusione del procedimento anche in assenza dei pareri richiesti.

12. Resta fermo quanto previsto dall'art. 38, comma 5. Capo II Bilancio idrico

Art. 4 - Equilibrio del bilancio idrico

1. L'uso delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, nonchè lo svolgimento delle attività che si ripercuotono, direttamente o indirettamente, sulle acque devono garantire che non sia pregiudicato un equilibrato rapporto tra il regime qualitativo e quello quantitativo delle risorse idriche.

2. Il bilancio idrico è diretto, in particolare, ad assicurare l'equilibrio tra la disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi stabiliti dagli

articoli 1 e 2 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e tenendo comunque conto dell'equilibrio tra la disponibilità e i fabbisogni valutato complessivamente a scala di bacino di rilievo nazionale. Esso è definito in funzione della capacità di sostenere ecosistemi acquatici articolati e di assicurare la presenza durevole di riserve idriche di elevata qualità, omogeneamente distribuite sul territorio.

3. Il presente piano indica misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso necessario alla vita dei fiumi, delle capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso delle risorse compatibili con le loro caratteristiche qualitative e quantitative.

4. L'equilibrio del bilancio idrico è finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10.

5. L'elaborazione dei bilanci idrici per i corpi idrici superficiali e sotterranei ha lo scopo di costituire uno strumento analitico per

a) la valutazione della disponibilità delle risorse idriche, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, e della compatibilità con gli usi delle acque

b) l'analisi e la comprensione delle interazioni con lo stato di qualità dei corpi idrici

c) lo sviluppo di scenari di gestione delle risorse idriche compatibili con la tutela qualitativa e quantitativa.

Art. 5 - Bilancio idrico

1. Per le finalità dell'art. 4, la provincia redige e aggiorna periodicamente la proposta di bilancio idrico per aree omogenee e, sulla base di queste, per l'intero territorio provinciale, correlandone le indicazioni con quelle derivanti dalle azioni di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee.

2. Al fine di definire il bilancio idrico, la provincia procede alla valutazione:

a) della portata disponibile alla fonte o alle fonti di approvvigionamento, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici;

b) delle portate prelevate dai corpi idrici superficiali e sotterranei e delle risorse idriche derivanti dal riutilizzo delle acque reflue, comeregolamentato dal decreto ministeriale n. 185/2003;

c) dei fabbisogni nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 36 del 1994;

d) degli squilibri in atto sulla qualità delle risorse idriche;

e) delle esigenze idriche e delle eventuali ripercussioni sulle risorse idri che poste a valle.

3. Ai fini della definizione del bilancio idrico, le strutture organizzative provinciali e le autorità di bacino interessate assicurano reciprocamente la disponibilità, il trasferimento e il costante aggiornamento dei dati in loro possesso nell'ambito dei propri sistemi informativi.

4. Il bilancio idrico e i relativi aggiornamenti sono adottati con deliberazione della giunta provinciale e trasmessi alle autorità di bacino territorialmente interessate, alle regioni Veneto e Lombardia nonchè alla provincia autonoma di Bolzano, in quanto interessate. Il bilancio idrico, individuato in prima stesura con l'approvazione del presente piano, è rivisto con cadenza periodica e comunque in occasione di situazioni siccitose o alluvionali di particolare criticità. Con la medesima deliberazione sono definite - al fi- ne di assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni - le misure e le prescrizioni per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

5. Qualora i soggetti di cui al comma 4 non esprimano motivato dissenso relativamente alle condizioni di cui al comma 2, lettera e), entro i sessanta giorni successivi alla data di trasmissione del bilancio idrico o dei relativi aggiornamenti, la provincia approva definitivamente gli stessi. Nel caso sia espresso motivato dissenso la provincia provvede a detta approvazione previa convocazione di apposita conferenza di servizi con i soggetti interessati.

Art. 6 - Revisione e adeguamento delle utilizzazioni

1. Sulla base del bilancio idrico e comunque del censimento o del quadro conoscitivo generale delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, la provincia può provvedere, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò dia luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione.

2. La concessione e l'autorizzazione a derivare acque pubbliche ovvero il loro rinnovo sono rilasciati nel rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico e purchè non siano pregiudicati il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, sia garantito il deflusso minimo vitale, ove previsto, tenuto conto di quanto stabilito dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, e siano rispettati i criteri dell'art. 7. Capo III Utilizzazione delle acque pubbliche

Art. 7 - Criteri per l'utilizzazione delle acque pubbliche

1. Fatto salvo quanto specificamente disposto dalle presenti norme di attuazione, le concessioni e le autorizzazioni a derivare acque pubbliche possono essere accordate nel rispetto dei seguenti criteri, determinati in funzione delle particolari tipologie d'uso:

A) uso potabile e domestico: la dotazione di acqua per usi potabili e domestici non deve eccedere i seguenti valori medi giornalieri:

-250 litri/giorno per ciascun residente e per ciascun posto letto turistico e ospedaliero;

-100 litri/giorno per ciascun pendolare. Nell'ambito di ciascuna rete acquedottistica la portata complessiva per tali usi va riferita ai valori sopra indicati in rapporto al bacino di utenza effettivo; essa può essere ripartita su più opere di captazione e su più concessioni, facendo riferimento alle previsioni ufficiali di dinamica della popolazione fino ad un arco temporale massimo di trent'anni. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse idriche pregiate e di assicurare adeguati standard di servizio va comunque perseguita l'integrazione delle reti potabili su ampi bacini di utenza (servizi idrici integrati). In correlazione con l'attivazione dei servizi idrici integrati, le concessioni e le autorizzazioni esistenti di utilizzazione delle acque sono adeguate ai parametri indicati dalla presente lettera, secondo quanto stabilito dalla legislazione provinciale in materia. E' fatta salva la facoltà della provincia di riservare quote eccedenti i valori sopra indicati per esigenze di soccorso o di riserve potabili. Su richiesta del concessionario la provincia può inoltre ammettere, con provvedimento motivato e per periodi di tempo determinati, l'utilizzazione di una quota eccedente i valori sopra indicati per altre tipologie d'uso, subordinatamente al pagamento del canone demaniale fissato per il diverso uso e purchè ciò sia compatibile con le necessità di tutela del regime idraulico e qualitativo del corpo idrico derivato, con l'equilibrio del bilancio idrico e con il rispetto del deflusso minimo vitale;

B) uso irriguo: l'utilizzazione d'acqua per scopi irrigui non può eccedere il valore unitario di 0,5 l/s/ha; è ammesso il riferimento fino ad un massimo di 2 l/s/ha nei soli casi in cui risulti assolutamente necessario il ricorso a tecniche di irrigazione a scorrimento. Le concessioni irrigue sono di norma rilasciate a consorzi per tutti i fondi ricadenti nel perimetro degli stessi; è ammessa l'assegnazione direttamente a soggetti privati per i soli appezzamenti agricoli non irrigabili con la rete consortile. Negli appezzamenti inferiori a 10 ha irrigati con impianti di sollevamento, è ammesso il ricorso a portate di punta fino a un massimo di 5 l/s, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha. Laddove la disponibilità di risorsa non possa corrispondere ai fabbisogni, si deve prioritariamente provvedere mediante impianti irrigui a basso consumo e/o mediante bacini di accumulo; a tal fine è raccomandata anche un'attenta verifica in ordine alle possibilità di attingimento dai serbatoi e dalle condotte degli impianti idroelettrici;

 

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